Negli ultimi mesi il tema del check-in de visu ha alimentato un acceso dibattito tra operatori del settore turistico e gestori di locazioni brevi, spesso complicato da una comunicazione mediatica semplificata e, in alcuni casi, fuorviante. La sentenza del Consiglio di Stato n. 5732/2025 interviene però a fare chiarezza, offrendo indicazioni importanti sul corretto equilibrio tra esigenze di sicurezza e innovazione tecnologica.

Il Consiglio di Stato afferma che l’identificazione de visu dell’ospite non coincide necessariamente con una verifica esclusivamente analogica e in presenza fisica. Tale identificazione può avvenire anche mediante strumenti tecnologici, come un videocollegamento in tempo reale o sistemi basati su QR code che consentano un fermo immagine, purché siano idonei a verificare immediatamente la corrispondenza tra la persona che accede all’alloggio e il documento di identità esibito.

Ciò che viene invece escluso in modo netto è la possibilità di affidarsi a procedure di check-in completamente automatiche e remote, prive di qualsiasi forma di controllo visivo. In altre parole, la tecnologia è ammessa, ma non può sostituire integralmente l’attività di identificazione effettiva dell’ospite.

In termini pratici, la sentenza chiarisce che il self check-in resta legittimo, a condizione che l’identità dell’ospite venga verificata al momento dell’accesso e che il gestore sia in grado di dimostrare che la persona identificata sia la stessa che ha effettivamente fatto ingresso nell’alloggio. Si tratta di un passaggio fondamentale, che richiama la responsabilità del gestore non tanto sullo strumento utilizzato, quanto sull’effettività del controllo.

Il principio che emerge è chiaro: innovazione e sicurezza possono convivere, ma solo se l’uso delle tecnologie garantisce un’identificazione reale, attuale e verificabile dell’ospite.

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