Nel caso in cui un cittadino straniero voglia comprare casa in Italia il Notaio dovrà verificare la legge applicabile, la legittimazione della parte (ad esempio se è munita o meno di permesso di soggiorno, se si tratta di un cittadino UE o extra Ue) e infine l’utilizzo dell’interprete.
Se lo straniero che intende comprare casa è un cittadino dell’Unione Europea è legittimato senza limiti e senza nessun altro documento. I cittadini Ue sono equiparabili in tutto e per tutto ai cittadini italiani;
Se si tratta di un cittadino non facente parte di uno dei Paesi Ue bisogna distinguere tra:
1) Straniero non regolarmente soggiornante: potrà compiere l’atto unicamente se esiste un trattato internazionale che lo consente oppure se vi sia reciprocità e cioè se nel suo Paese d’origine è permesso ad un italiano comprare una casa;
2) Straniero dotato di permesso di soggiorno: da esibire al momento dell’atto, che deve essere rilasciato per specifici motivi e deve essere in corso di validità o in attesa di rinnovo.
Risulta quindi evidente, che è necessario – per sapere quali documenti servono in concreto per poter acquistare diritti in Italia – individuare a quale di queste categorie uno straniero può riferirsi.
AGEVOLAZIONI PRIMA CASA
Anche gli stranieri possono acquistare con le agevolazioni dettate dalla legge italiana per l’acquisto della prima casa;
2% (imposta di registro, con un minimo di Euro 1.000, oltre alle imposte ipotecarie e catastali di Euro 50 ciascuna) se compera da un soggetto privato, ovvero 4% (IVA) se compera da una impresa o società, oltre alle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa, pari complessivamente a Euro 600.
LINGUA
Gli atti notarili devono essere scritti in lingua italiana, È la legge notarile che lo prescrive agli articoli 54 e 55.
Nel caso in cui, tuttavia, le parti dichiarino di non conoscere la lingua italiana, l’atto può essere rogato in lingua straniera, sempre che questa sia conosciuta dal notaio e dai testimoni.
In questo caso deve essere posta di fronte all’originale o in calce al medesimo la traduzione in lingua italiana sottoscritta.
Normalmente nella prassi il notaio non conosce la lingua straniera e l’atto viene scritto, pertanto, in italiano con l’ausilio dell’interprete (art 55 legge notarile).
INTERPRETE
Normalmente l’atto dal notaio è ricevuto con l’intervento dell’interprete.
L’interprete deve avere i requisiti necessari e non può essere scelto fra i testimoni.
L’interprete presta giuramento dinnanzi al Notaio di adempiere fedelmente al suo ufficio.
I requisiti dei testimoni sono: la maggiore età, essere cittadini Italiani o stranieri in essa residenti o cittadini Ue, e, infine, devono essere soggetti non interessati all’atto.
PROCURE ESTERE
Infine può capitare che lo straniero non sia fisicamente presente all’atto ma si faccia rappresentare attraverso un procuratore.
La procura può non essere scritta in lingua italiana ed in tal caso deve essere tradotta e legalizzata.
La procura ricevuta da un pubblico ufficiale estero deve essere legalizzata e munita di apostille (si tratta di una dichiarazione che afferma che il documento è valido).
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