La cancellazione dall’anagrafe può avvenire per irreperibilità accertata a
seguito delle operazioni del censimento generale della popolazione oppure
quando, a seguito di ripetuti accertamenti, la persona sia risultata
irreperibile.


L’art. 11 del regolamento anagrafico (D.P.R. 30 maggio
1989, n. 223) chiarisce che “La cancellazione dall’anagrafe della popolazione residente viene
effettuata quando a seguito di ripetuti accertamenti, opportunamente intervallati, la persona sia
risultata irreperibile.


L’Istat, con la circolare del 5 aprile 1990, n. 21, precisa che “le cancellazioni per irreperibilità dei
cittadini italiani o stranieri devono essere effettuate quando sia stata accertata la irreperibilità al loro
indirizzo da almeno un anno e non si conosca l’attuale loro
dimora abituale.


Lo scopo del procedimento di cancellazione per irreperibilità accertata è quello di verificare la
dimora abituale dell’individuo oggetto del procedimento di irreperibilità.
Nel corso della fase istruttoria si dovrà accertare il fatto che lo status di irreperibilità del soggetto
perdura da almeno un anno.


In questa fase, successiva a quella di avvio del procedimento, l’ufficiale di anagrafe dispone di ampi
poteri, secondo quanto previsto dall’art. 4 della Legge 24 dicembre 1954, n. 1228 “Ordinamento
delle anagrafi della popolazione residente”, può interpellare enti, amministrazioni ed uffici pubblici
e privati, il metodo di accertamento principale resta in ogni caso la verifica da parte degli agenti di
polizia municipale.


Non c’è un numero minimo di accertamenti, sicuramente più di uno che verranno intervallati
secondo le circostanze, e gli stessi devono stabilire che l’irreperibilità del soggetto si protrae per
almeno un anno di tempo.


Gli accertamenti dovranno essere ben circostanziati e gli agenti non dovranno limitarsi alla visita
dell’abitazione per verificare la presenza all’interno di un inquilino, ma potrebbero raccogliere
testimonianze dei vicini e del proprietario dell’immobile, oppure di eventuali parenti, cercando
magari di informarsi sul fatto se i figli frequentano la scuola, nel tentativo di mettere insieme il
maggior numero di elementi probatori possibili. Tutto questo formerà il convincimento dell’ufficiale
di anagrafe riguardo l’irreperibilità del soggetto. Quando l’ufficiale stesso avrà accertato che, per la
durata di almeno un anno, il soggetto ha avuto una dimora abituale sconosciuta (in senso assoluto e
non solo all’indirizzo anagrafico al quale risulta registrato) e sarà contestualmente riuscito a
raccogliere sufficiente documentazione probatoria al riguardo, potrà procedere con la fase
conclusiva del procedimento e l’adozione del provvedimento finale.


Al contrario, dovesse nel corso dell’istruttoria scoprire il nuovo luogo di dimora abituale del
cittadino, dovrà interrompere il procedimento e provvedere alla segnalazione ex art. 16 del
regolamento anagrafico se la dimora è in altro comune, oppure invitare l’interessato a regolarizzare
la posizione anagrafica, se il luogo di dimora è situato nello stesso comune. In caso di rifiuto o
disinteresse, l’ufficiale d’anagrafe potrebbe anche procedere ad una variazione d’ufficio. In questa
fase e fino alla conclusione del procedimento, l’ufficiale stesso non può rifiutarsi di rilasciare le
certificazioni anagrafiche essendo il cittadino comunque registrato come residente

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