Il casellario giudiziale é la cosiddetta anagrafe giudiziaria, ove vengono annotati, in materia penale, tutte le condanne penali passate in giudicato.
NON MENZIONE DELLA CONDANNA art. 175 c.p.
Qualora sussistono determinati presupposti, il Giudice può concedere in sentenza il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale richiesto dai privati.
LA RIABILITAZIONE
Con la riabilitazione l’ordinamento concede la possibilità di cancellare gli effetti penali di una condanna e, quindi, di “RIPULIRE” il certificato del casellario giudiziale.
La riabilitazione é una causa di estinzione delle pene accessorie e degli effetti penali della condanna.
QUANDO PUÓ ESSERE CONCESSA?
Qualora sussistano le seguenti condizioni:
– siano decorsi 3 anni dal giorno della espiazione o estinzione della pena, (8 anni per il soggetto recidivo, 10 anni se é stato dichiarati delinquente abituale. per tendenza o professionale);
– buona condotta;
– pagamento del risarcimento del danno alla vittima e il pagamento delle spese processuali.
Ottenuta la riabilitazione, qualora il certificato del casellario giudiziale sia richiesto dall’Autorità giudiziale per l’iscrizione di una condanna risulterà la dicitura riabilitato o reato estinto.
Se richiesto dall’interessato, non risulterà nessuna iscrizione.