Al fine di porre un freno al “fenomeno dell’abusivismo degli affitti turistici” denunciato da diversi anni da “Federalberghi Sicilia” la Regione Sicilia emana un decreto che pone l’obbligo di censire tutte le strutture per l’accoglienza dei turisti, compresi gli alloggi turistici dei cittadini provati, cioè le seconde case al mare che di solito si danno in affitto per qualche giorno o qualche settimana, in modo occasionale, non organizzato e non imprenditoriale.
Il 27 luglio 2022 l’assessore del turismo, dello sport e dello spettacolo Siciliano firma infatti un decreto assessoriale, per l’esattezza il n. 1783, che istituisce il Codice Identificativo Regionale (C.I.R.), strumento di cui devono obbligatoriamente munirsi sia le strutture ricettive, sia gli alloggi ad uso turistico, al fine di consentire alle autorità competenti, di semplificare i controlli (anche fiscali).
Al fine di evitare equivoci e dubbi interpretativi, il decreto fornisce una chiara definizione degli alloggi ad uso turistico e cioè tutte le unità immobiliari, anche di proprietà di singoli soggetti, non soggette a classificazione, situate in immobili o parti di immobile, all’interno delle quali è offerta ospitalità e/o soggiorno per un periodo inferiore a 30 giorni.
Non solo! Diventa da ora in poi obbligatorio anche per i proprietari/gestori di alloggi ad uso turistico:
– identificare gli ospiti in arrivo e comunicare le loro generalità alla questura territorialmente competente, attraverso la piattaforma web “alloggiatiweb”;
– comunicare, ai fini statistici, le presenze turistiche giornaliere al sistema di rilevazione Turist@t, una piattaforma web appositamente istituita.
Il decreto non lascia vie di scampo ai furbetti poiché in qualsiasi offerta pubblicitaria di struttura ricettiva e/o alloggio per uso turistico, il C.I.R. deve essere riportato in maniera ben visibile e chiara, nelle immediate vicinanze della denominazione e con le stesse dimensioni e carattere della denominazione stessa. L’obbligo riguarda non solo i proprietari che autonomamente pubblicizzano e gestiscono il proprio immobile ma anche soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e che gestiscono portali telematici, siti web, social media, anche con server posti al di fuori del territorio dell’Unione Europea.
Giusto per non avere dubbi, anche sul cartello con la scritta AFFITTASI occorrerà inserire il C.I.R.: l’art. 7 del decreto obbliga infatti di indicare codice C.I.R. in tutte le comunicazioni inerenti la pubblicità, la promozione, la commercializzazione e la prenotazione e la vendita di ciascuna struttura, sia che avvenga con scritti o stampati o supporti digitali o via web o con qualsiasi altro mezzo all’uopo utilizzato.
Le conseguenze per chi non si adegua sono purtroppo salate: il decreto assessoriale prevede infatti sanzioni pecuniarie da 500 a 5000 euro/ maggiorate del doppio in caso di reiterazione della violazione.
-Ma cosa bisogna fare per ottenere il Codice Identificativo Regionale (C.I.R.)?
Niente di più che una trafila burocratica che coinvolge il comune in cui è ubicato l’alloggio ed un caricamento di informazioni e documenti sulla piattaforma web turist@t.
Ma vediamo nei dettagli la procedura, soffermandoci in particolare sugli alloggi ad uso turistico (per intenderci, quelli dei privati), tenendo conto dei chiarimenti espressi da una recente circolare dello stesso assessorato, pubblicata il 10 agosto 2022, per l’esattezza la numero 27026.
Il primo passo da fare è presentare al comune presso cui è ubicato l’alloggio un’apposita Comunicazione di Offerta di Ospitalità, tramite l’apposita modulistica (un modulo per ciascun alloggio) dove si devono indicare:
i dati del locatore;
i dati identificativi dell’immobile (indirizzo e dati catastali);
titolo di disponibilità (ad esempio, proprietario, locatario,
usufruttuario, ecc…);
dimensione ricettiva (quante camere, quanti posti letto, quanti bagni, ecc…);
se l’immobile risponde ai requisiti per l’accesso a persone diversamente abili;
la modalità prevalente di affitto (infrasettimanale, settimanale, quindicinale, ecc…);
tipologia di riscaldamento;
se è presente l’aria condizionata;
gli elettrodomestici presenti in cucina ed eventuali altre dotazioni;
i siti web utilizzati per la pubblicizzazione dell’alloggio.
Ci sono anche dei documenti da allegare:
planimetria dell’immobile;
certificato di abitabilità oppure Segnalazione
Certificata di Agibilità (SCA) e perizie di asseveramento degli impianti;
certificato catastale;
carta d’identità nel caso in cui si scelga di firmare il documento con la firma autografa (se si sceglie di firmarlo digitalmente la carta d’identità non è necessaria).
In secondo luogo occorre accreditare la propria struttura sulla piattaforma web turist@t, mediante l’apposita sezione “Richiedi un account” e contestualmente richiedere il Codice Identificativo Regionale (C.I.R.) utilizzando l’apposita sezione dedicata, allegando copia della Comunicazione di Offerta di Ospitalità già presentata al comune.
Una volta ottenuto il C.I.R. cosa si deve fare?
L’art. 7 del decreto chiarisce che il Codice Identificativo Regionale deve essere indicato in tutte le comunicazioni inerenti la pubblicità, la promozione, la commercializzazione e la prenotazione e la vendita di ciascuna struttura, sia che avvenga con scritti o stampati o supporti digitali o via web o con qualsiasi altro mezzo all’uopo utilizzato.
Questo significa che ovunque pubblicizziamo il nostro immobile, anche sui gruppi Facebook, dovremo indicare sul titolo dell’annuncio e comunque in modo ben visibile:
– la tipologia di struttura, nel nostro caso “alloggio ad uso turistico”;
– il Codice Identificativo Regionale (C.I.R.).
Occorre inoltre munirsi di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) che dovrà essere utilizzato per le comunicazioni fra pubblica amministrazione e struttura.
Come già accennato in precedenza, il decreto prevede altri due importanti adempimenti in merito alla gestione degli ospiti:
– la comunicazione dei dati degli ospiti, entro 24 ore dal loro ingresso, al Commissariato di P.S. competente, attraverso la piattaforma web “alloggiatiweb” (per ottenere le credenziali di accesso occorrerà rivolgersi personalmente al commissariato competente);
– l’inserimento dei dati relativi alle presenze dei turisti nella piattaforma “Turist@t” (sistema di rilevazione) entro 24 ore dall’arrivo degli ospiti ed entro 24 ore dalla loro partenza, nonché i periodi di chiusura temporanea dell’alloggio.
Chi effettuerà i controlli e le sanzioni?
La circolare 27026 del 10 agosto 2022 specifica che saranno le città metropolitane ed i liberi consorzi comunali a vigilare periodicamente sulla regolarità di strutture ricettive ed alloggi ad uso turistico, mentre le sanzioni vere e proprie verranno irrogate dai comuni e gli introiti provenienti da dette sanzioni confluiranno nelle casse comunali.
È più che legittimo porsi una domanda: hanno diritto ad ottenere il Codice Identificativo Regionale (CIR) gli alloggi ad uso turistico abusivi (quindi sprovvisti di certificato di agibilità), ma che già da parecchi anni hanno ottenuto l’allaccio fognario, idrico, elettrico ed i proprietari hanno sempre pagato l’imposta municipale e la tassa sui rifiuti?
Data la non chiarezza della norma a riguardo, possiamo rispondere affermando che se lo scopo del C.I.R. è quello di combattere l’abusivismo edilizio, migliorando così la qualità dell’offerta turistica in Sicilia, dunque potrebbe essere difficile che il dipartimento decidesse di rilasciare il C.I.R. ad immobili non agibili e con impianti elettrici fatiscenti. Ecco perché dichiarare il possesso del certificato di abitabilità (oppure la segnalazione certificata di agibilità) e l’asseverazione degli impianti, almeno di quello elettrico, potrebbe essere fondamentale al rilascio del CIR.