Il Consiglio di Stato conferma la scadenza delle concessioni demaniali per le spiagge al 31 dicembre dello scorso anno, obbligando così le amministrazioni a disapplicare eventuali deroghe al 31 dicembre del 2024, e si richiama “ai principi della Corte di Giustizia Ue” per dare “immediatamente corso alla procedura di gara per assegnare la concessione in un contesto realmente concorrenziale”
Nella sentenza si sottolinea che la risorsa spiaggia “è scarsa”. La sentenza N. 03940/2024, decisa dalla VII sezione il 12 marzo, riguarda un ricorso del 2023 di un proprietario di uno stabilimento balneare a Rapallo. I giudici si richiamano ai “principi della Corte di Giustizia Ue, 20 aprile 2023, e a tutta la giurisprudenza europea precedente di dare immediatamente corso alla procedura di gara per assegnare la concessione in un contesto realmente concorrenziale”.
Che cosa ha stabilito dunque la sentenza del Consiglio di Stato ?
I giudici amministrativi hanno ribadito l’orientamento stabilito più volte nel corso degli anni, ossia che qualsiasi normativa nazionale che preveda la proroga delle concessioni demaniali é illegittima in quanto in contrasto con la normativa europea e quindi dovrà essere disapplicata sia dai giudici che dai funzionari amministrativi del comune o di chi gestisca le concessioni.
Per cui qualsiasi norma italiana in contrasto con la normativa Bolkestein viene disapplicata e viene invece applicata la normativa europea che impone di fare le gare.
Quindi tutte le concessioni demaniali sono scadute al 31/12/2023. Il giudice amministrativo affronta anche il tema della scarsità della risorsa o della non scarsità, addotta da tutti coloro i quali sono contrari allo svolgimento delle gare, per motivare l’inapplicabilità della direttiva Bolkestein. Il Consiglio di Stato dice che la risorsa demanio marittimo é sicuramente scarsa, quindi si applica la direttiva Bolkestein perché non si tratta di un bene infinito, ma a parte questo, seppure non fosse scarsa, dicono i giudici, le concessioni dovrebbero comunque andare a gara sulla base dei trattati europei (in quest’ultimo caso quindi, non sulla base della direttiva Bolkestein, bensì sulla base della normativa europea).