Buche su strada, marciapiedi sporchi o dissestati, pavimenti non puliti in condominio o nei supermercati, scalini non visibili nei negozi, attrezzi fuori posto in palestra: sono tutte situazioni che possono cagionare la caduta di una persona. Colui che è preposto alla custodia di tali luoghi (Comune, condominio, gestore dell’attività) ne risponde a titolo di risarcimento. Sempre? No, bisogna capire cosa poteva fare il proprietario della cosa per impedire la caduta e quali condotte di maggior cautela avrebbe potuto osservare la vittima dell’evento.

La responsabilità extracontrattuale

Partiamo col dire che ogni condotta, dina-tura dolosa (con previsione e volontà dell’e-vento) o colposa (dettata dall’inosservanza di norme o da imprudenza), che cagiona ad altri un danno, obbliga colui che l’ha originato al risarcimento. A prevedere questa norma è l’art. 2043 del Codice Civile, che fonda la cosiddetta “responsabilità extracontrattuale”, sulla base dell’assunto che chi compie un illecito deve risarcire il danno che ne deriva e che non bisogna intromettersi nella sfera giuridica di un soggetto cui non si è legati da un rapporto contrattuale.

Danno patrimoniale e non patrimoniale

Il danno da risarcire può essere di tipo

“patrimoniale” e rappresenta il pregiudizio economico subito dal danneggiato. Parliamo delle spese mediche, del mancato lavoro ecc. Il danno può essere anche “non patrimoniale”, ossia quella serie di riflessi o pregiudizi, aventi rilevanza economica, come il fatto di non riuscire a lavorare più col ritmo di una volta, oppure la depressione che può aver generato l’evento dannoso. Questa tipologia di danno non patrimoniale è ammessa nell’ipotesi in cui la causa scatenante sia stata un fatto di reato, ovvero la lesione di diritti fondamentali e inviolabili della persona umana.

Danno fisico e danno morale

Il danno non patrimoniale comprende in primo luogo il cosiddetto “danno biologico”, che è configurabile quando vi sia una lesione dell’integrità psicofisica, secondo i canoni fissati dalla scienza medica e in base a un accertamento medico-legale, che esplica un’incidenza negativa sulle attività quotidiane della persona danneggiata e sugli aspetti relazionali della sua vita.

Esiste poi il “danno morale”, ossia la sofferenza psichica patita dalla vittima.

La responsabilità oggettiva

In alcuni casi, è considerata responsabile di un evento (e quindi obbligata al risarcimento) una certa persona, a prescindere dalla sua commissione di un’azione dolosa o colposa, come richiede l’art. 2043 del Codice Civile. Lo stesso Codice prevede infatti alcune particolari ipotesi in cui, per risarcire una persona danneggiata da un evento, non occorre dimostrare l’esistenza di una condotta dolosa o colposa alla base, ma è sufficiente provare che vi fosse un nesso causale fra il danno subìto e il comportamento di chi l’ha causato.

La responsabilità delle cose in custodia

Vediamo quanto afferma il Codice Civile, all’art. 2051. In base alla norma, se si determinano danni a soggetti, da parte di una cosa che un’altra persona aveva in custodia (luogo o attrezzo, in particolare, come dicevamo in apertura, strada, marciapiede, pavimento, scalino), la persona ne risponde a titolo di risarcimento danni. Il cosiddetto “custode della cosa” è dunque considerato responsabile dei danni cagionati a chiunque dalla cosa stessa, salvo che provi il caso fortuito, ossia che nulla poteva fare per evitare il danno.

Il caso fortuito

Si tratta di un evento oggettivamente imprevedibile e inevitabile, anche usando la più scrupolosa diligenza da parte del custode. Se c’è il fortuito non c’è responsabilità. Lo dice lo stesso art. 2051 del Codice Civile. Ma come si fa a provare il fortuito?

Il custode deve dimostrare di aver adottato tutte le attività di controllo e vigilanza previste e che, nonostante tutto, il danno si è verificato in modo non prevedibile, né altrimenti evitabile con lo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso, e comunque prima che egli potesse intervenire per rimuovere la situazione di pericolo ed evitare danni a terzi. Il fortuito incide infatti sul nesso di causalità. Provare l’esistenza del fortuito significa provare che il custode non avrebbe in ogni caso potuto evitare il danno recato alla vittima.

Occorre anche cautela

Per escludere la responsabilità oggettiva, il custode deve dunque dimostrare di aver posto in essere un’attività di precauzione. Per ammettere invece la responsabilità, il danneggiato può dimostrare di aver osservato anche la massima cautela, e che, nonostante questo, il danno si è ugualmente determinato. Ad esempio, nonostante fossi attento nel guardare dove mettevo i piedi, non potevo avvedermi dell’esistenza di una buca, perché coperta da foglie o da carte.

È chiaro che la cautela deve essere diversa a seconda del contesto. Nel centro di una città sarò meno attento a dove metto i piedi, rispetto a come lo sarei in una strada di campagna, perché presumo e confido che in città la strada sia migliore. Bisogna quindi bilanciare l’obbligo alla precauzione del custode con quello alla cautela da parte del danneggiato.

Cosa devo provare per avere il risarcimento?

Il danneggiato deve provare di trovarsi in un determinato luogo e di aver subito un danno dalla cosa, meglio se a causa della presenza di un’insidia. Lo può fare tramite foto, documenti, certificati, testimonianze.

Deve provare il danno subito (certificati medici, scontrini spese, certificati di mancato lavoro, dimostrazioni di mancato guadagno). Occorre inviare una denuncia di sinistro al custode, che di sovente è il proprietario della cosa, il quale tipicamente avviserà la propria assicurazione.

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