La mediazione civile

Il D.lgs. 20/2010 ha introdotto nel nostro ordinamento la procedura della mediazione civile. Si tratta di un metodo di risoluzione delle controversie tra privati il quale si pone come alternativo alla classica azione in giudizio.

La funzione è quella di realizzare un effetto deflattivo nei confronti della giustizia, ricorrendo alla quale spesso non si riesce ad avere una risoluzione in breve tempo.


L’intervento del Notaio nella mediazione civile

La legge prevede che ci sia l’intervento del Notaio nel momento in cui all’esito della mediazione civile le parti si accordino al fine di effettuare dei trasferimenti immobiliari o degli altri atti soggetti a trascrizione. Questi contratti vengono stipulati con atto pubblico notarile, il quale è in esecuzione dell’accordo di mediazione civile siglato dal mediatore che è occorso nel caso di riferimento.

Alla base dell’accordo di mediazione vi sarà un verbale redatto dal mediatore dove si dà atto della controversia intercorrente tra le parti, le decisioni che sono state raggiunte nel corso della mediazione e le reciproche concessioni. All’esito della mediazione, quando si decide di risolvere una precedente controversia, ci sono sempre delle dazioni da una parte all’altra, oppure delle rinunce. Questo verbale viene autenticato dal Notaio se si procede a trasferimento soggetti a trascrizione.

Il ruolo del Notaio nella fase di autentica del verbale

Quando occorre autenticare il verbale di mediazione, in quanto si prevedono dei trasferimenti immobiliari ad esempio, il Notaio riveste un ruolo molto importante. Non si tratta semplicemente di autenticare in maniera formale le sottoscrizioni delle parti ma si deve effettuare anche un controllo di natura sostanziale, (come per es. controllare il rispetto delle dichiarazioni urbanistiche o catastali).

In seguito all’autentica, occorre provvedere alla registrazione dell’accordo di mediazione presso l’Agenzia delle Entrate, nonché alla trascrizione presso i Registri Immobiliari. Si tratta quindi dei normali adempimenti che vengono effettuati quando si stipula una semplice compravendita o un qualsiasi altro atto ad effetti reali.

La legge introduttiva della mediazione civile, per invogliare le persone ad adottare questo metodo di risoluzione delle controversie, ha stabilito che gli atti siano esenti da qualsiasi imposta di bollo e da qualsiasi altra spesa fiscale di qualsiasi natura.

Il verbale è anche esente da imposta di registro entro il limite del valore di cinquantamila euro, per cui gli adempimenti di cui sopra non sono a carico delle parti. Per la parte eccedente questo valore, si calcola normalmente come in qualunque trasferimento immobiliare.

L’art 17 co III del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 stabilisce che  “il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di 50.000,00 euro, altrimenti l’imposta è dovuta per la parte eccedente“.

Ne consegue, quindi, che il pubblico ufficiale incaricato di redigere il verbale di deposito dell’accordo di mediazione avente ad oggetto un trasferimento immobiliare e della relativa trascrizione nei pubblici registri, in sede di liquidazione delle imposte dovute, applicando correttamente la disposizione agevolativa testé riportata detrarrà l’imposta di registro dovuta fino al valore di € 50.000,00, con indubbio beneficio per le parti. Tale regime di favore genera un risparmio fiscale tutt’altro che trascurabile.

L’accordo è esente anche dalla tassa relativa all’archivio notarile. In sostanza, raggiungere un accordo con la mediazione conviene anche a livello economico, potendo risparmiare altresì sul costo delle spese fiscali da pagare al Notaio.

Occorre considerare invece l’onorario del Notaio più Iva, da valutarsi a seconda della difficoltà dell’operazione e dei controlli da effettuare.

Mediazione e richiesta di agevolazioni prima casa

La circostanza di avere adottato la mediazione non esclude che, per l’imposta di registro eccedente la somma di cinquantamila euro, che quindi è da pagare, si possa usufruire delle agevolazioni. Se, ad esempio, a un soggetto viene assegnata una casa in esito ad una mediazione per una controversia in tema di diritto di proprietà, è possibile che questi risparmi sulla eventuale imposta di registro da pagare se si tratta della sua prima casa.

La mediazione quindi è un mezzo di risoluzione delle controversie che coinvolge delle parti e un mediatore, quale arbitro che si frappone tra loro per aiutarle a raggiungere un accordo. 

Un avvocato del settore può prestare la sua consulenza legale esponendo alle parti quali possano essere le strade più convenienti e idonee da intraprendere nel corso della mediazione, questo preventivo colloquio può essere utile per giungere alla mediazione già completamente informati sui vari risvolti, per poi concludere dal Notaio senza problemi.

Lo studio legale Ceraso 2C esperto in transazioni immobiliari offre specifica consulenza e assistenza per questo tipo di procedure.

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