Quando si tratta di acquisire un’eredità, la procedura è regolata dall’accettazione da parte del chiamato, come stabilito dall’art. 459 del Codice Civile. L’accettazione può essere di due tipi: pura e semplice oppure con beneficio d’inventario. Nel primo caso, i patrimoni del defunto e dell’erede si uniscono in un unico patrimonio, mentre nel secondo i patrimoni rimangono separati.
L’accettazione può avvenire in tre modi: espressa, tacita o presunta. L’accettazione espressa si ha quando il chiamato manifesta chiaramente la sua volontà di accettare l’eredità. L’accettazione tacita si verifica quando il chiamato compie un’azione che implica necessariamente la volontà di accettare, come riscuotere i canoni di locazione di un bene ereditato. L’accettazione presunta, invece, avviene automaticamente per legge, come quando il chiamato, in possesso dei beni ereditari, deve fare l’inventario entro tre mesi dall’apertura della successione, altrimenti è considerato erede puro e semplice (art. 485 c.c.).
Il diritto di accettare un’eredità è soggetto alla prescrizione ordinaria (10 anni), che inizia a decorrere dalla data di apertura della successione e non può essere interrotta (art. 480 c.c.). Talvolta, può essere nel migliore interesse di alcune parti, come i creditori del defunto, sapere rapidamente se il chiamato intende accettare l’eredità. In questi casi, è possibile ricorrere a una speciale azione legale (actio interrogatoria) per chiedere all’autorità giudiziaria di fissare un termine entro il quale il chiamato deve dichiarare la sua intenzione. Se il termine scade senza una dichiarazione, il chiamato perde il diritto di accettare.
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