Negli ultimi anni sempre più proprietari hanno scelto di destinare i propri immobili alla locazione turistica o agli affitti brevi, attratti dalla flessibilità del modello e dai vantaggi fiscali della cedolare secca.
Molti, però, si domandano se per iniziare questa attività occorra presentare la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) al Comune.
La risposta, nella maggior parte dei casi, è no.
In questo articolo facciamo chiarezza una volta per tutte, distinguendo tra locazione turistica non imprenditoriale e attività ricettiva, spiegando quale normativa si applica e quali adempimenti sono realmente necessari.
SCIA e locazione turistica: due mondi diversi
La SCIA è un adempimento amministrativo obbligatorio per chi intende esercitare una attività ricettiva (hotel, B&B, case vacanza imprenditoriali, affittacamere, residence, ecc.).
Queste attività offrono servizi tipici dell’impresa, come: pulizie e riassetto giornaliero, cambio biancheria durante il soggiorno, colazione o altri servizi accessori, reception o accoglienza organizzata.
La locazione turistica non imprenditoriale, invece, è un semplice contratto di locazione breve, regolato dal Codice Civile, privo di servizi aggiuntivi e gestito da un privato senza partita IVA.
È quindi fondamentale distinguere le due situazioni: solo le attività ricettive richiedono la SCIA.
La normativa nazionale: cosa dice la legge sugli affitti brevi
Il riferimento principale è l’art. 4 del D.L. 50/2017, convertito nella L. 96/2017, che definisce le locazioni brevi come: contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, di durata non superiore a 30 giorni, stipulati da privati o intermediati online, che possono includere solo la fornitura di biancheria e la pulizia dei locali al momento del cambio ospite.
In base a questa norma, la locazione breve non costituisce attività ricettiva e non richiede SCIA, perché rientra pienamente nella disciplina delle locazioni civili.
La normativa siciliana: nessuna SCIA per le locazioni turistiche
La Regione Siciliana, con l’art. 18 della L.R. 16/2017, ha introdotto il Codice Identificativo Regionale (CIR) per tutte le strutture e per gli immobili destinati a locazione turistica.
La legge regionale: non richiede la SCIA per gli affitti brevi non imprenditoriali, prevede invece una semplice comunicazione per l’attribuzione del CIR e per l’inserimento dell’immobile nell’elenco delle locazioni turistiche.
La SCIA è obbligatoria solo per le attività ricettive disciplinate dalla L.R. 27/1996 (case vacanze imprenditoriali, affittacamere, B&B, ecc.).
Quali adempimenti servono davvero?
Per la locazione turistica non imprenditoriale, gli obblighi sono chiari e relativamente semplici:
1. Semplice comunicazione al Comune
Non è una SCIA, ma una comunicazione di avvio della locazione turistica, secondo i modelli predisposti dai singoli Comuni.
2. Richiesta del Codice CIR e del CIN
Necessario per pubblicare annunci online.
È previsto dalla normativa regionale e deve essere esposto in tutte le inserzioni.
3. Registrazione al portale Alloggiati Web (Questura)
Obbligatoria per comunicare le presenze degli ospiti, anche per un solo giorno.
4. Comunicazione ISTAT tramite il portale turist@t
È l’adempimento statistico regionale relativo ai flussi turistici.
Quando la SCIA diventa obbligatoria
La SCIA è necessaria solo quando si esercita un’attività ricettiva, quindi: Casa Vacanze imprenditoriale, B&B (anche non imprenditoriale), Affittacamere, Strutture extra-alberghiere di qualunque tipo
In questi casi si offrono servizi, si opera in forma organizzata e si assume lo status di struttura ricettiva: per questo la legge impone la SCIA.
Conclusione
Chi vuole affittare il proprio immobile con la modalità della locazione turistica non imprenditoriale può farlo senza presentare la SCIA.
È sufficiente: una semplice comunicazione al Comune, l’assegnazione del CIR e del CIN, la registrazione ai portali Alloggiati Web e ISTAT.
La SCIA resta un adempimento esclusivo delle attività ricettive, diverse e più articolate rispetto alla locazione turistica.