Quando vi é il pericolo di danno derivante immediatamente e direttamente da un’attività umana intrapresa sul proprio o sull’altrui fondo e incidente sul bene oggetto della proprietà o del possesso del denunciante é possibile tutelarsi intraprendendo le azioni di nuova opera e danno temuto dette anche <<azioni di nunciazione>>. Queste possono essere esercitate sia a tutela del possesso sia a tutela della proprietà o di altro diritto reale di godimento.

Esse hanno finalità tipicamente cautelare, in quanto mirano a prevenire un danno o un pregiudizio che può derivare da una nuova opera o dalla cosa altrui in attesa che successivamente si accerti diritto alla proibizione. É necessario però che sussista il requisito della prossimità, ovvero dell’imminenza, del danno.

Legittimato passivo, nelle azioni di nunciazione, è non solo il titolare del diritto reale del bene da cui si assume possa derivare la denunciata situazione di pericolo di danno, ma anche il possessore e colui che, in ogni caso, abbia la disponibilità del bene, in quanto l’obbligo di custodia e di manutenzione sussiste in ragione dell’effettivo potere fisico sulla cosa.

La denunzia di nuova opera spetta al proprietario, al titolare di un diritto reale di godimento o al possessore che abbia ragione di temere che da una nuova opera (ad es. una costruzione, degli scavi ecc.) — iniziata da meno di un anno e non terminata (se fosse terminata, non ricorrerebbe più la figura dell’azione preventiva e cautelare e si potrebbe agire con l’azione petitoria o possessoria) — possa, se proseguita, derivare danno alla cosa che forma oggetto del suo diritto o del suo possesso. 
Il giudice può vietare la continuazione dell’opera, o permetterla stabilendo però le opportune cautele (art. 1171 c.c.);

La denunzia di danno temuto è data al proprietario, al titolare di un diritto reale di godimento o al possessore nel caso in cui vi sia pericolo di un danno grave e prossimo derivante da qualsiasi edificio albero o altra cosa (non quindi, da una persona), senza che ricorra l’ipotesi di nuova opera (art, 1172 c.c.);
Anche in questo caso, il giudice dispone i provvedimenti necessari per ovviare il pericolo e, se del caso, impone idonea garanzia per gli eventuali danni.

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