Le aperture nel muro contiguo al fondo finitimo si distinguono in luci e vedute.
Le luci e le vedute sono fondamentali perché consentono il passaggio di aria e di luce, ma quando si aprono sul fondo del vicino possono costituire un problema in termini di privacy e di sicurezza. La legge, quindi, definisce le luci e le vedute, ne regola l’apertura e detta una serie di vincoli e di distanze da rispettare.
In sintesi, sono luci quelle aperture che, pur consentendo il passaggio di aria e luce, non permettono tuttavia la vista o, quantomeno, l’affaccio sul fondo del vicino.
La legge prescrive che la luce abbia determinate caratteristiche:
– sia dotata di inferriata idonea a garantire la sicurezza del vicino;
– sia munita di grata in metallo a maglie strette, onde evitare che oggetti possano essere gettati – sul fondo contiguo;
– l’apertura sia situata a determinate altezze minime: (art. 901 c.c.).
Il proprietario ha sempre la facoltà di aprire delle luci nel suo muro (art. 903 c.c.), tuttavia il vicino può, in ogni tempo, chiuderle, ma solo se costruisce in aderenza o in appoggio al muro nel quale le luci risultano aperte.
Se una luce non rispetta i requisiti di legge, il vicino ha il diritto di esigere che una luce irregolare sia resa conforme alle prescrizioni previste dalla legge.
Non costituiscono luci quelle parti di muro perimetrale nelle quali sia stato inserito materiale di altra natura, come ad es. il vetro-cemento il quale, pur consentendo il passaggio della luce ha la stessa funzione di delimitazione e di riparo assegnata al muro.
Sono vedute quelle che consentono, in condizioni di sufficiente comodità e sicurezza, non solo di guardare sul fondo del vicino, ma anche di sporgere il capo su di esso per vedere di fronte (c.d. <<vedute dirette>>), obliquamente (c.d. <<vedute oblique>>) e lateralmente (c.d. <<vedute laterali>>).
Il proprietario può sempre aprire vedute nel muro contiguo al fondo altrui, ma – a tutela della riservatezza del fondo finitimo – deve rispettare le distanze minime dal confine indicate negli artt. 905 e 906 c.c.
Se una veduta viene aperta ad una distanza inferiore dal fondo del vicino rispetto a quanto previsto dalla legge, il proprietario del fondo vicino può chiedere ed ottenere il rispetto della distanza stessa mediante la demolizione o la chiusura dell’apertura, il suo arretramento o mediante l’esecuzione di opere idonee ad impedire concretamente l’esercizio della veduta.