Se sull’immobile oggetto di compravendita è stato trascritto un pignoramento, la successiva vendita dell’immobile è inefficace nei confronti dei creditori.
Se, a seguito di ispezione ipotecaria, viene rilevata la presenza di un pignoramento, dunque, è necessario cancellarlo prima della stipula dell’atto di compravendita.
A differenza delle ipoteche, che possono essere cancellate con la semplice autorizzazione del creditore, resa con atto notarile (oppure, in certi casi, con il procedimento di cancellazione “automatica” delle ipoteche, se si tratta di ipoteca a garanzia di un mutuo bancario), il pignoramento può essere cancellato su ordine del giudice.
Il giudice ordina la cancellazione del pignoramento su richiesta del creditore procedente, dopo aver verificato che non ci siano altri creditori insinuatisi nella procedura.
Il venditore deve pertanto farsi rilasciare dalla cancelleria del tribunale una copia conforme dell’ordine di cancellazione, successivamente occorrerà farsi rilasciare dal Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili il certificato di mancata opposizione o reclamo, con la quale si può richiedere alla conservatoria dei registri immobiliari che il pignoramento sia annotato di cancellazione.
Le spese saranno a carico del venditore.
Lo Studio Legale Ceraso2C provvede a questo adempimento avvalendosi anche della collaborazione dei notai di fiducia.