L’usucapione è un modo di acquisto della proprietà a titolo originario in virtù del possesso continuato sul bene per un periodo di tempo determinato dalla legge.

Una sentenza della Corte di Cassazione (la n° 35956 del 22 novembre 2021) si è espressa sulla possibilità di usucapire la terrazza condominiale. In particolare, la Suprema Corte ha stabilito che è possibile acquistare per usucapione un bene condominiale anche se lo stesso non è totalmente precluso al resto della compagine.

Non esiste un divieto che impedisca all’usucapione di operare anche in ambito condominiale.

Ciò significa che il singolo condómino, se esercita un possesso pacifico, pubblico, continuato e ininterrotto di una parte comune, può acquisirne la proprietà esclusiva, e ciò vale anche ai fini dell’usucapione della terrazza condominiale.

Nel caso specifico della recente sentenza della Corte di Cassazione, i giudici accertavano la maturata usucapione a favore di uno dei condòmini il quale, molti anni prima, aveva realizzato sulla terrazza una parziale sopraelevazione, mantenendo pacifico e ininterrotto il possesso dell’area per oltre venti anni.

Secondo la Cassazione, l’usucapione della terrazza condominiale non viene meno per il semplice fatto che il possessore consenta agli altri condòmini di installare le proprie antenne televisive, per effetto della connaturata destinazione di tale bene alla copertura e alla protezione del fabbricato.

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