In alcuni casi, la legge, in considerazione della situazione in cui si trova un fondo (per es. fondo che non abbia accesso alla via pubblica), si preoccupa del pregiudizio che tale situazione arreca alla possibilità di utilizzo dell’immobile ed attribuisce al suo proprietario il diritto (potestativo) di ottenere l’imposizione di una servitù sul fondo altrui (nell’esempio fatto: la servitù di passaggio sul fondo di terzi per accedere alla via pubblica).

In contropartita del sacrificio che subisce, il proprietario del fondo su cui viene imposta la servitù ha diritto ad un’indennità (art. 1032, comma 1 cc) commisurata al danno sofferto. 

Questa servitù che viene imposta dalla legge al proprietario del fondo servente, si chiama servitù coattiva o legale.

Per costituirla occorrerà:

Un contratto se l’altro proprietario acconsente a riconoscere bonariamente il diritto;

Oppure una sentenza (costitutiva) rivolgendosi al giudice che determinerà anche l’indennità che si dovrà pagare al proprietario del fondo servente.

Cessazione
Il venire meno dei presupposti che avevano giustificato la costituzione della servitù coattiva, ne legittima la richiesta di estinzione, anche quando la servitù fosse stata costituita convenzionalmente. Per l’estinzione occorre una sentenza costitutiva del giudice emessa su domanda del soggetto interessato.

Le servitù coattive sono tipiche e le figure più importanti sono:

Acquedotto coattivo: l’acqua é essenziale alla vita ed alla produzione agricola ed industriale, perciò il proprietario é tenuto a consentire il passaggio delle acque, sia che servono ai bisogni della vita, sia che siano destinate ad usi agricoli od industriali;

Elettrodotto coattivo: anche l’energia elettrica ha assunto importanza nella vita moderna, pertanto ogni proprietario é tenuto a dare passaggio per i suoi fondi alle condutture elettriche;

Passaggio coattivo: l’accesso di un fondo alla via pubblica é condizione indispensabile per il suo utilizzo;

Il diritto alla servitù di passaggio sussiste non soltanto nell’ipotesi pie grave in cui il fondo non ha né può avere accesso alla via pubblica (intercessione assoluta), ma anche nell’ipotesi in cui il proprietario non possa procurarsi l’uscita senza eccessivo dispendio o disagio (per es. tra il fondo e la strada c’é un fiume ed occorrerebbe una spesa eccessiva per costruire un ponte) (intercessione relativa);

Nemmeno il fatto che il fondo abbia già un accesso alla via pubblica (c.d. fondo non intercluso) é d’ostacolo alla costituzione della servitù coattiva nelle seguenti ipotesi:

– vi sia bisogno, ai fini del conveniente uso del fondo, di ampliare l’accesso esistente per il transito dei veicoli, anche a trazione meccanica;

–  passaggio esistente sia inadatto o insufficiente ai bisogni del fondo e non possa essere ampliato.

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